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BIOCELLS MEDICAL
POLITICA DI TUTELA DEI MINORI

Capitolo 1: Disposizioni generali

1. Gli Standard di Tutela dei Minori presso il Centro di Medicina Rigenerativa NEURO POSTĘP, con sede a Varsavia, ul. Klimczaka 8A, lok. 94, 02-797 Varsavia (di seguito: NEURO POSTĘP), sono stati elaborati in conformità agli obblighi di legge previsti dalla Legge del 13 maggio 2016 sulla prevenzione delle minacce criminali legate ai reati sessuali e sulla tutela dei minori, come modificata dalla Legge sulla Protezione dei Minori, nota anche come Legge Kamilka, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2024.

2. Ogniqualvolta nel presente documento si faccia riferimento a:

  • Abuso su minore – si intende la commissione di un atto vietato o di un reato (inclusi atti osceni) a danno di un minore da parte di qualsiasi persona, incluso un membro del personale, nonché la messa in pericolo del benessere del minore, inclusa la negligenza;

  • Minore – si intende una persona che non ha compiuto 18 anni;

  • Direzione – si intende il responsabile dell’ente sanitario, i suoi delegati, rappresentanti autorizzati e qualsiasi persona dotata di poteri decisionali all’interno dell’ente, indipendentemente dalla denominazione della funzione;

  • Personale – si intendono tutte le persone assunte, collaboratori o prestatori di servizi presso NEURO POSTĘP che partecipano all’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di minori, che possono avere contatti con essi o che partecipano ai processi di selezione e assunzione, indipendentemente dalla professione e dalla base giuridica della collaborazione;

  • Standard – si intendono i presenti Standard di Tutela dei Minori;

  • Assunzione – si intende l’instaurazione di un rapporto di collaborazione con qualsiasi persona sulla base di un contratto di lavoro, nomina, designazione o contratto di diritto civile.

3. Tutti i membri del personale e della direzione dell’ente sanitario sono obbligati a rispettare gli Standard.
4. Ai fini della prevenzione degli abusi sui minori, il personale e la direzione sono tenuti ad adottare le azioni previste dagli Standard anche qualora osservino o vengano a conoscenza di abusi commessi da terzi o da altri minori.
5. La responsabilità dell’attuazione, del monitoraggio del rispetto, della valutazione dell’applicazione degli Standard e delle altre attività ivi previste ricade sul responsabile dell’ente sanitario.
6. Il Presidente dell’ente sanitario delega i compiti di cui al punto 5 al Sig. Andrew Peskau, CEO.
7. Prima dell’assunzione di qualsiasi persona che fornirà prestazioni sanitarie a minori o parteciperà alla loro erogazione, deve essere acquisita un’informazione dal Registro dei Reati Sessuali per verificare se la persona risulti iscritta nel registro.
8. Prima dell’assunzione, il candidato deve presentare un certificato aggiornato del Casellario Giudiziale Nazionalerelativo ai reati di cui ai Capitoli XIX (reati contro la vita e la salute) e XXV (reati contro la libertà sessuale) del Codice Penale, nonché agli articoli 189a (tratta di esseri umani) e 207 (maltrattamenti) del Codice Penale, e alla Legge del 29 luglio 2005 sulla lotta alla tossicodipendenza, o reati equivalenti previsti dal diritto straniero.
9. In caso di assunzione di un cittadino straniero, deve essere effettuata una verifica presso i registri penali del Paese di origine o dell’ultimo Paese di residenza, in relazione ai reati indicati al punto 8. Il responsabile dell’ente può inoltre richiedere una dichiarazione di assenza di condanne penali.
10. Possono essere assunte presso NEURO POSTĘP esclusivamente persone non iscritte nel Registro dei Reati Sessuali e in possesso di un certificato valido del Casellario Giudiziale che confermi l’assenza di condanne per i reati indicati al punto 8.
11. Ogni membro del personale è tenuto a prendere visione degli Standard. La conferma dell’avvenuta conoscenza avviene mediante dichiarazione scritta, secondo il modello di cui all’Allegato 1.
12. Il responsabile dell’ente sanitario verifica il Registro dei Reati Sessuali almeno una volta all’anno, nel mese di dicembre.
13. In caso di:

  • avvio o svolgimento di un procedimento penale a carico di un membro del personale per i reati di cui al punto 8, quest’ultimo viene immediatamente sospeso da qualsiasi contatto con i minori;

  • condanna definitiva per tali reati, il rapporto di lavoro viene immediatamente risolto o la persona rimossa dall’incarico.

Capitolo 2: Principi per garantire relazioni sicure tra minori e personale

14. Il principio fondamentale nelle azioni del personale e della direzione di NEURO POSTĘP nei confronti dei minori è l’agire nel loro miglior interesse.
15. Il personale e la direzione:

  • trattano i minori con rispetto, calma e pazienza;

  • tutelano i diritti del paziente;

  • rispettano il diritto del minore alla presenza del rappresentante legale o tutore;

  • spiegano, ove possibile, le attività svolte e richiedono il consenso alle prestazioni sanitarie;

  • consentono al minore di esprimere la propria opinione e garantiscono il diritto all’ascolto.

16. Chiunque venga a conoscenza di abusi fisici, psicologici o sessuali subiti da un minore deve adottare particolare cautela e sensibilità.
17. In caso di tentativi di contatto fisico inappropriato da parte del minore, il personale deve reagire in modo fermo ma sensibile, spiegando la necessità di mantenere i confini personali.
18. Il consenso alla visita di un minore deve essere ottenuto da persona autorizzata secondo la legge polacca, salvo emergenze.
19. La visita di un minore deve avvenire in presenza del rappresentante legale, tutore o, in mancanza, di un membro del personale.
20. Durante la visita deve essere garantita la privacy del minore in modo adeguato all’età e alle esigenze.
21. Il personale presta attenzione ai fattori di rischio e ai segnali di abuso.

Capitolo 3: Catalogo dei comportamenti vietati

22. È vietata qualsiasi forma di violenza fisica o verbale nei confronti dei minori.
23. È vietato toccare i minori in modo interpretabile come inappropriato o non giustificato da necessità mediche.
24. È vietata la presentazione di contenuti erotici, pornografici o violenti.
25. È vietato deridere, umiliare o etichettare i minori.
26. Ogni contatto fisico deve essere palese, giustificato e privo di qualsiasi gratificazione personale.
27. È vietato il contatto diretto con il minore senza la presenza del rappresentante legale.
28. È vietato instaurare contatti privati con minori al di fuori dell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
 

Capitolo 4: Principi e procedura di intervento in caso di sospetto abuso sui minori e persona responsabile della ricezione delle segnalazioni e dell’informazione delle istituzioni competenti

29. In caso di osservazione o ricezione di informazioni riguardanti:
a) una situazione di violenza o sfruttamento di un minore – ogni membro del personale o della direzione è obbligato a reagire immediatamente al fine di interrompere il comportamento illecito e garantire la protezione del minore;
b) comportamenti che suscitano il sospetto di violenza o sfruttamento di un minore – ogni membro del personale o della direzione è tenuto a segnalarli al responsabile dell’ente sanitario;
c) violazioni degli Standard – ogni membro del personale o della direzione è tenuto a segnalare senza indugio il sospetto di violazione al responsabile dell’ente sanitario.

30. Il sospetto di violazione degli Standard, in particolare in relazione ad abusi sui minori, può essere segnalato al Sig. Andrew Peskau oppure tramite e-mail all’indirizzo: kontakt@neuropostep.pl.

31. Il responsabile dell’ente sanitario è tenuto a chiarire tempestivamente la situazione in caso di segnalazione di sospetto abuso di un minore da parte di un membro del personale, adottando tutte le misure necessarie. Le azioni intraprese vengono documentate dal responsabile.

32. In caso di sospetto abuso di un minore da parte di un membro del personale, quest’ultimo viene immediatamente escluso da qualsiasi forma di contatto con i minori fino al chiarimento della situazione.

33. Qualora si osservi che il rappresentante legale di un minore trascura i suoi bisogni psicologici o fisici, che la famiglia non adempie al proprio ruolo educativo, utilizza violenza nei confronti del minore o ne consente l’uso, oppure arreca in altro modo danno al minore ed è incapace di gestire la situazione, devono essere adottate misure adeguate.

34. Nella situazione descritta al punto 33, in caso di:

  • povertà – può essere avviato un colloquio con il rappresentante legale del minore al fine di informarlo sulle possibilità di supporto, in particolare presso i centri di assistenza sociale;

  • negligenza – è possibile informare circa l’accesso a un supporto psicologico, in particolare tramite linee di assistenza, centri di consulenza e specialisti disponibili nel rispettivo distretto;

  • violenza – può essere avviata la procedura della Carta Blu (Blue Card).

35. Qualora dal colloquio con il rappresentante legale emerga che quest’ultimo non è interessato ad assistere il minore, ignora l’evento o le condizioni psicologiche o fisiche del minore, o non fornisce adeguato supporto al minore vittima di abuso, il responsabile dell’ente sanitario è tenuto a predisporre una richiesta di verifica della situazione familiare e a trasmetterla al tribunale per la famiglia competente. Della richiesta viene redatta apposita nota.

36. In caso di sospetto che la salute o la vita del minore siano in pericolo, o qualora sussista un fondato sospetto di reato commesso ai danni del minore, il responsabile dell’ente sanitario è tenuto a predisporre una segnalazione di possibile reato e a trasmetterla alla polizia locale o alla procura della Repubblica competente. Della segnalazione viene redatta apposita nota.

37. Nei locali in cui vengono erogate prestazioni sanitarie, in uno spazio accessibile ai pazienti, devono essere affisse informazioni relative alle linee di assistenza nazionali per le vittime di reati e di violenza domestica:

  • Numero nazionale per le vittime di reati: +48 222 309 900;

  • Servizio nazionale di emergenza per le vittime di violenza domestica “Linea Blu”: 800 120 002;

  • Linea di assistenza per bambini e giovani: 116 111.

Capitolo 5: Principi per l’aggiornamento degli Standard e ambito di competenza delle persone responsabili della preparazione del personale alla loro applicazione

38. Il responsabile dell’ente sanitario effettua una revisione degli Standard almeno una volta ogni due anni, al fine di garantire il loro adeguamento alle esigenze attuali e la conformità alla normativa vigente. Le conclusioni della valutazione devono essere documentate.

39. I membri del personale, i minori o i loro rappresentanti legali possono presentare osservazioni sugli Standard al responsabile dell’ente sanitario.

40. Il responsabile dell’ente sanitario può verificare il livello di conoscenza degli Standard da parte del personale e organizzare attività formative in merito.

Capitolo 6: Principi per garantire ai genitori, ai tutori legali o di fatto e ai minori l’accesso agli Standard ai fini della consultazione e applicazione

41. Gli Standard costituiscono un documento ad accesso pubblico e sono disponibili:

  • presso la sede dell’ente sanitario;

  • presso la reception dell’ente sanitario;

  • sul sito web dell’ente sanitario all’indirizzo: www.biotechdent.com.

42. Ogni minore o il suo rappresentante legale può ottenere una copia degli Standard disponibile presso la reception per la consultazione.

43. Sulla base degli Standard è stata predisposta una versione sintetica, contenente informazioni rilevanti per i minori. Tale versione costituisce l’Allegato 3.

Capitolo 7: Principi per l’utilizzo di dispositivi elettronici con accesso a Internet e procedure di protezione dei minori da contenuti dannosi e minacce online

44. L’ente sanitario fornisce accesso a Internet.

45. L’accesso a Internet è protetto da password ed è configurato in modo da impedire l’accesso ai seguenti contenuti:

  • contenuti pornografici o erotici;

  • immagini raffiguranti violenza o crudeltà verso persone o animali;

  • siti di gioco d’azzardo;

  • chat non moderate.

Capitolo 8: Principi per l’elaborazione di un piano di supporto per i minori dopo la rivelazione di un danno

46. Dopo la rivelazione di un abuso ai danni di un minore, il responsabile dell’ente sanitario predispone un piano di supporto per il minore in collaborazione con il suo rappresentante legale, salvo che quest’ultimo sia l’autore dell’abuso.

47. Ove possibile, dopo l’elaborazione del piano di supporto, il responsabile dell’ente sanitario ascolta l’opinione del minore e la tiene in considerazione.

Capitolo 9: Principi per la tutela dell’immagine dei minori

48. L’immagine del minore è tutelata.

49. La pubblicazione dell’immagine di un minore acquisita in qualsiasi forma (ad es. fotografia, registrazione audio-video) richiede il consenso scritto del rappresentante legale del minore.

50. Qualora l’immagine del minore costituisca un mero dettaglio di un insieme più ampio (ad es. riunione, paesaggio, evento pubblico), non è richiesto il consenso del rappresentante legale per la registrazione dell’immagine.

51. L’immagine del minore acquisita tramite sistemi di videosorveglianza utilizzati per finalità di sicurezza all’interno dell’ente sanitario non è soggetta a pubblicazione e non richiede il consenso del rappresentante legale per la registrazione. L’utilizzo di tali materiali è limitato esclusivamente allo scopo per cui sono stati raccolti.

Capitolo 10: Disposizioni finali

52. Gli Standard per le persone impiegate presso NEURO POSTĘP hanno valore di regolamento interno vincolante, che il personale è tenuto a rispettare.

53. Gli Standard entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione. La pubblicazione avviene secondo le modalità indicate al punto 41.

54. Il responsabile dell’ente sanitario è autorizzato ad apportare modifiche agli Standard. Le versioni modificate entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione secondo le modalità indicate al punto 41.

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